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Chi Siamo - Lo Statuto
 

FederFauna

Confederazione  Sindacale degli  Allevatori, Commercianti e Detentori  di  Animali


Statuto

(Aggiornato con le modifiche approvate durante il Congresso straordinario tenutasi a Trento il 4 e 5 agosto 2012)


Art. 1 - Denominazione

È costituita la "FederFauna - Confederazione  Sindacale degli  Allevatori, Commercianti e Detentori  di  Animali", abbreviato: “FederFauna”, organizzazione sindacale di rappresentanza delle persone e delle imprese che operano in tutte le attività connesse agli animali. Ai sensi dell’Articolo 39 della Costituzione Italiana, FederFauna ha personalità giuridica, è libera ed ha un ordinamento interno a base democratica. 

Art. 2 - Sede sociale

La sede della FederFauna è in Bologna, via Altabella n°11. Con delibera del Comitato Direttivo la sede della FederFauna potrà essere trasferita nell'ambito del comune di Bologna. Con delibera del Congresso, la sede della FederFauna potrà essere trasferita al di fuori del comune di Bologna. Altre sedi secondarie, comunque dipendenti dalla sede centrale, potranno essere aperte solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale. 

Art. 3 - Principi Ispiratori

La Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali - di seguito denominata FederFauna è un sindacato che riconosce i valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e con questo spirito conforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;

c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione interna di FederFauna;

d) la solidarietà, fra le componenti associative, fra le imprese e nei confronti dello Stato, quale carattere primario della sua natura associativa;

e) la responsabilità verso le componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo ed integrato;

f) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;

h) l'europeismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 4 - Finalità

La FederFauna, nell'interesse generale delle persone e delle imprese rappresentate, si prefigge di:

a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;

b) favorire le relazioni tra gli Associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse anche attraverso convegni e manifestazioni;

c) assistere e rappresentare gli Associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;

d) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi o Commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

e) promuovere e favorire servizi e attività di assistenza alle imprese associate e/o di promozione delle categorie rappresentate sotto qualunque forma, direttamente o indirettamente;

f) promuovere e/o partecipare, con qualsiasi forma, a Società, Enti o Organismi per la realizzazione degli scopi sociali;

g) promuovere la qualificazione professionale degli associati e la razionalizzazione gestionale delle imprese;

h) predisporre e diffondere circolari, notiziari e ogni altro tipo di periodico, con qualsiasi mezzo, al fine di divulgare tra gli associati le notizie che rivestano interesse per le categorie rappresentate;

i) espletare ogni altro compito che da leggi o da deliberati del Congresso siano ad essa direttamente affidato;

j) realizzazione di marchi, anche di qualità, da concedere anche a terzi, a tutele dei consumatori, certificanti comportamenti eticamente e socialmente responsabili di tutte le persone ed imprese che operano nei settori connessi agli animali nonché di beni e servizi inerenti gli animali stessi;

k) promuovere e tutelare il benessere e la  protezione degli animali con ogni mezzo, sia direttamente che indirettamente, anche attraverso campagne di informazione, azioni legali, istituzione di gruppi di operatori volontari zoofilo ambientali con autorizzazione prefettizia di Guardie Particolari Giurate Volontarie, osservatori ed ogni altro organismo ed iniziativa non contrasti con il presente statuto e le norme vigenti.

Art. 5 - Regole di comportamento

La FederFauna si impegna, quale modello di riferimento per le componenti associative e per le imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

a) scrupolosa osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti, oltre alla promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di persone, beni ed imprese, in qualunque forma si manifesti;

b) rispetto e promozione dei diritti e degli interessi legittimi degli Associati ed in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui opera;

d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;

e) condotta morale e professionale integra di tutti gli Associati ed in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi interni od esterni all'Organizzazione Sindacale;

f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità nel rimetterli all’Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo imponga;

g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

Art. 6 - Ambiti di Rappresentanza

  1. FederFauna rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici di tutte le persone e le imprese che operano in tutte le attività connesse agli animali e di tutti quei soggetti terzi, privati e non, che da tali attività traggano beneficio anche non economico.
  2. FederFauna non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. 
  3. FederFauna può aderire ad Enti od Organizzazioni di carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che perseguano finalità in armonia gli scopi sociali della Federazione.
  4. La durata dell'impianto associativo è illimitata e potrà avere termine solo tramite deliberazione del Congresso dei Soci.

Art. 7 - Soci

Possono associarsi a FederFauna:

a) le Associazioni, i Sindacati, gli Enti ed i Comitati che riuniscono le figure di cui all'articolo 6 punto a;

b) le Associazioni sindacali provinciali e regionali e le Delegazioni Territoriali costituite rappresentative degli operatori che svolgano tali attività;

c) gli operatori del settore che svolgano l'attività di cui all'articolo 6 punto a in una provincia ove non sia stato costituito alcun organismo territoriale;

d) tutte le persone, fisiche o giuridiche, che possiedano o meno animali, che condividono i principi fondamentali e le finalità del presente statuto;


e) possono altresì aderire, secondo modalità e condizioni deliberate dal Comitato Direttivo, Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggano fini similari con quelli di FederFauna.

Art. 8 - Adesione: modalità e condizioni

a) Per acquisire la qualifica di socio i cittadini, gli operatori, i Sindacati, le Associazioni e i Comitati devono presentare domanda scritta di ammissione unita al versamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo. Sulla domanda delibera il Comitato direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa;

b) Nel caso in cui la domanda di ammissione fosse respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda, mentre, in caso di domanda respinta, il soggetto interessato potrà ricorrere in forma scritta al Collegio dei Probiviri, il quale delibererà entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

c) L’adesione a FederFauna è a tempo indeterminato e non può essere, di conseguenza, richiesta per un periodo temporaneo;

d) La richiesta di adesione deve essere indirizzata al responsabile territoriale della sede presso la quale il soggetto intende aderire;

e) L'adesione a FederFauna attribuisce la qualifica di socio e comporta l'accettazione del presente Statuto;

f) La qualifica di socio si perde per scioglimento di FederFauna, per decesso, per decadenza deliberata dal Comitato direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati da FederFauna, per violazione del presente statuto o per mancato versamento della quota sociale.

Art.9 - Contributi associativi

a) I soci sono tenuti a corrispondere a FederFauna i contributi deliberati dal Comitato direttivo, nella misura e con le modalità da questo stabilite;

b) Il Segretario Generale della FederFauna, sentito il Comitato direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi;

c) Solo se in regola con i contributi associativi è possibile esercitare i diritti sociali ovvero rappresentare FederFauna in enti o commissioni.

Art. 10 - Adesione delle imprese

a) Possono aderire a FederFauna gli operatori e gli ausiliari che svolgono la propria attività nei settori rappresentati, oltre ai legali rappresentanti o altra persona munita di delega da parte di imprese o società ovvero uno dei soci in caso di società.

b) L'adesione di imprese o società attribuisce alle stesse la qualifica di socio dell'Associazione e comporta l'accettazione del presente Statuto.

c) Le imprese o le società sono tenute a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della FederFauna, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Art. 11 - Organi

Sono organi della FederFauna:

a) il Congresso

b) l’Assemblea Generale

c) il Comitato Direttivo

d) la Segreteria.

e) il Collegio dei Probiviri

Le decisioni e le deliberazioni degli organi vengono assunte, salvo quanto diversamente stabilito, a maggioranza semplice quindi alla presenza del 50% + 1 degli aventi diritto. E’ incompatibile la carica di componente di organismi direttivi ed esecutivi della FederFauna con incarichi direttivi ed esecutivi in altri organismi con principi contrari a quelli della FederFauna.

Art. 12 - Il Congresso e l’Assemblea Generale

Il congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni 3 anni per fissare l'indirizzo generale della FederFauna. La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta dal comitato direttivo a maggioranza di 2/3. L'ordine del giorno del congresso è fissato dal Comitato direttivo e deve essere reso noto almeno 30 giorni prima della data di convocazione. Il Congresso ha il compito di: 

  1. analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
  2. deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
  3. deliberare le linee strategiche e verificare l’operato della Confederazione;
  4. fissare le direttive generali per l’ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie; 
  5. formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale ; 
  6. ratificare la consistenza numerica del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri; 
  7. nominare i componenti elettivi del Comitato Direttivo, il Collegio dei Probiviri e ratificare la nomina del Segretario Generale;
  8. approvare eventuali modifiche statutarie, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre/quarti dei partecipanti.

L’Assemblea generale costituisce, invece, il massimo organo deliberante della FederFauna nel periodo intercorrente tra un Congresso e quello successivo. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto annuale e del documento previsionale per l’anno successivo, predisposti dal Comitato Direttivo, o in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto al voto nell’Assemblea stessa o su convocazione deliberata dal Comitato Direttivo. Lo svolgimento dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolato da specifico Regolamento approvato dal Comitato Direttivo e valido fino a revoca o modifica. 

Art. 13 - il Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è composto dai Presidenti delle singole Associazioni, Sindacati, Enti o comitati aderenti alla FederFauna o da un loro rappresentante, tramite delega firmata dal Presidente/Responsabile, e dai soci fondatori, i quali, assumono la carica di consiglieri.
Il comitato direttivo provvede a: 

a)  redigere e dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dal Congresso ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle dell’Assemblea Generale; 

b) eleggere, al proprio interno, i membri della Segreteria di cui uno con funzioni di Tesoriere; 

c) predisporre il rendiconto consuntivo e il documento previsionale da sottoporre all'Assemblea Generale; 

d) nominare i componenti degli organi degli Enti e delle Società collegate alla Confederazione; 

e) proporre eventuali modifiche allo statuto; 

f) predisporre i regolamenti di funzionamento; 

g) proporre l’eventuale scioglimento dell’organizzazione; 

h) proporre l’ammontare delle quote associative annuali; 

i) valutare la richiesta di adesione pervenuta da altre Associazioni e deliberare in merito, comunicando, in ogni caso e per iscritto, le motivazioni della propria decisione all’Associazione richiedente; 

j) approvare la stipula di atti e la conclusione di contratti inerenti l'attività sociale; 

k) procedere alla designazione di eventuali altre rappresentanze dell’Organizzazione; 

l) deliberare la gestione straordinaria delle sedi territoriali, allorché risulti accertato che siano stati posti in essere comportamenti lesivi per il buon nome della FederFauna, siano stati posti in essere comportamenti contrari alle norme statutarie o alle delibere degli organi sociali o per accertata impossibilità di funzionamento della sede territoriale stessa; la gestione straordinaria comporta la decadenza di tutti gi organi della sede periferica, è affidata ad un Commissario nominato ad hoc e la sua durata non può eccedere i sei mesi; 

m) deliberare su tutte le altre materie attinenti il normale svolgimento dell’attività della FederFauna. 

Il Comitato direttivo è convocato almeno 2 volte l'anno ma può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri e, in caso di urgenza, dalla segreteria.

Art. 14 - la Segreteria

La Segreteria può essere composta da un minimo di 1 ad un massimo di 5 membri e spetta ad essa la rappresentanza legale della FederFauna. Spetta al Comitato Direttivo nominare, tra i propri componenti, i membri della Segreteria ed indicare tra essi il Segretario Generale ed il Tesoriere. La Segreteria rimane in carico 3 anni e l’elezione del Segretario Generale deve essere ratificata dal Congresso. La Segreteria prende le iniziative e le misure necessarie ad assicurare la normale attività della FederFauna e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti. 

Il Segretario Generale intrattiene i rapporti con Enti pubblici e privati, con le Istituzioni  e con le altre Associazioni, è il garante della linea politica della FederFauna e del rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo. In caso di impedimento, le sue funzioni saranno espletate dal componente più anziano della Segreteria. Nella sua qualità, il Segretario Generale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. 

Il Tesoriere è il responsabile del Patrimonio della FederFauna, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi anche in collaborazione con gli altri organi di FederFauna. Rientrano tra le sue competenze l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e/o postali, la richiesta di fidi ed, in generale, ogni altro atto necessario e/o utile al buon svolgimento della vita della FederFauna. 

In caso di dimissioni, di decadenza dalla carica o di impedimento accertato superiore ad un anno, del Segretario Generale e del Tesoriere, il componente più anziano della Segreteria, provvederà, entro quattro mesi dall’accadimento, a dichiarare decaduti tutti i componenti gli organi sociali, sia centrali che periferici, e a convocare il Congresso Straordinario per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo intercorrente tra la decadenza degli organi sociali e lo svolgimento del Congresso Straordinario, il Comitato Direttivo provvederà alla gestione ordinaria della FederFauna.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri nominati dal Congresso. I componenti nominano, al proprio interno, il Presidente. Al Collegio dei Probiviri vengono affidate, da parte del Comitato Direttivo, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, gli Enti e le Società collegate e tra la Confederazione e le Federazioni Nazionali. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irrituali, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro dieci giorni dalla adozione del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri decide in un’unica istanza e le sue determinazioni sono definitive.

Art. 16 - Diritti degli iscritti

Le associazioni, i sindacati, i comitati, gli operatori e i cittadini iscritti a FederFauna hanno i seguenti diritti:

a) partecipare al congresso e alla formazione delle deliberazioni;

b) essere periodicamente informati dell'attività politica e organizzativa;

c) essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nell'Organizzazione sindacale in merito ai temi di volta in volta in discussione;

d) contribuire alla elaborazione delle decisioni a partire dal livello territoriale;

e) partecipare alle riunioni sindacali;

f) partecipare attivamente alle manifestazioni sindacali;

g) beneficiare di tutte le convenzioni che siglerà FederFauna.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo legale vengano in legittimo possesso di FederFauna;

b) dalle somme acquisite e non erogate.

I proventi della FederFauna sono formati da:

a) contributi sindacali ordinari;

b) contributi sindacali integrativi;

c) contributi sindacali straordinari;

d) contributi volontari;

e) proventi vari.

A FederFauna è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. FederFauna ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività previste dal presente statuto e di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 18 - Delegazioni locali

Su tutto il territorio nazionale possono essere costituite delegazioni locali con ambito territoriale comunale o circoscrizionale. Le delegazioni possono nascere per iniziativa di un socio residente o per iniziativa della sede nazionale che dà incarico ad un socio residente ma dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione.
Le delegazioni sono disciplinate da uno Statuto redatto nel rispetto dei principi contenuti nel presente e da un proprio regolamento conforme a quello tipo approvato dal congresso nazionale. Le delegazioni possono costituirsi in modo autonomo con atto costitutivo privato o registrato. Nell'atto costitutivo dovrà essere espressamente dichiarato che la delegazione aderisce allo Statuto della FederFauna e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. Le delegazioni utilizzano il nome e il marchio della FederFauna. Il regolamento delle delegazioni deve espressamente prevedere una gestione democratica della delegazione attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci. Le delegazioni hanno autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale ed in questo ambito sono autonome l'una dall'altra e da FederFauna. Le delegazioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio delegato accademico. 

Il patrimonio delle delegazioni è costituito:

a) dalla percentuale, fissata annualmente dal Comitato Direttivo, dovuta alle delegazioni sulla quota associativa che ogni socio paga alla sede nazionale tramite la delegazione;

b) da un eventuale quota sociale aggiuntiva deliberata dalla delegazione;

c) da eventuali contributi volontari che potranno esseri richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento della delegazione;

d) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Qualsiasi attività straordinaria o non contemplata espressamente dal presente statuto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Segretario Generale dell'Organizzazione Nazionale e valutata dall’Ufficio Legale dell' Organizzazione Nazionale. L'attività posta in essere in violazione di quanto appena specificato comporterà l'automatica espulsione del membro che l'ha commissionata e di quello che l'ha commessa.

Art. 19 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso in seduta straordinaria, il quale dovrà essere costituito, in prima e seconda convocazione, da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 60 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibererà con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati.

Art. 20 - Scioglimento di FederFauna

Lo scioglimento di FederFauna è deliberato dal Congresso in seduta straordinaria, il quale dovrà essere costituito, in prima e seconda convocazione, da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75 per cento dei voti complessivamente spettanti e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei voti rappresentati. Lo stesso Congresso, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione. Quanto al netto risultante dalla liquidazione, questo sarà devoluto ad altra Federazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi questione di carattere legale il Foro competente è quello di Rovereto (TN).

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

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